CTU nel Diritto di Famiglia

La consulenza tecnica nel diritto di famiglia è l’esito di situazioni molteplici e ci si arriva per ragioni differenti, può trattarsi di una scelta del giudice, provenire dalla parte oppure ancora da terzi.

ATTENZIONE

Prima di richiedere una Consulenza Tecnica d’Ufficio e’ estremamente importante valutare accuratamente tale ipotesi (insieme al proprio difensore) trattandosi di una scelta che richiede cautela: gli esiti infatti potrebbero essere distanti dalle aspettative genitoriali.

Indipendentemente dalle modalità con le quali si arriva a questo scenario, lo scopo è valutare la realtà familiare e di vita del minore o dei minori coinvolti nel processo separativo della coppia genitoriale, in maniera che il Giudice possa decidere la migliore soluzione di collocamento e affidamento dei figli.

Il Giudice dunque, arriva alla nomina di un Esperto di sua fiducia, il CTU Consulente Tecnico d’Ufficio e gli conferisce formalmente l’incarico durante l’udienza di nomina.

A tale incontro solitamente vengono nominati e possono essere presenti anche i relativi CTP Consulente Tecnico di Parte che ha la funzione di collaborare con il CTU -nella migliore delle ipotesi- ad una consulenza collegiale, in cui si lavora congiuntamente nell’interesse dei minori coinvolti.

Contestualmente il Giudice formula il c.d. “quesito peritale” cui il proprio ausiliario (il CTU) risponderà dopo aver espletato accuratamente le indagini. Il CTU pertanto orienta la propria attenzione al quesito, così le Parti possono richiedere di verbalizzare specifici aspetti che ritengano di interesse, adattandolo al caso in esame.

Ricordiamo come sia sempre necessario considerare il contesto specifico di quella particolare famiglia, evitando l’omologazione dei casi oltre che l’aderenza autoreferenziare a determinate scuole di pensiero. 

IN SINTESI

  • Ogni volta che il giudice nomina un CT la parte ha diritto di farsi assistere dal proprio CTP
  • Il CTP puo’ essere nominato sino all’inizio delle operazioni peritali
  • E’ importante utilizzare al meglio la consulenza tecnica a partire dalla formulazione del quesito
  • Il CTP ha tra l’altro,  funzione di controllo circa la correttezza dell’operato del CTU
  • Il CTP puo’ proporre istanze, critiche e censure precise al CTU oltre che approfondimenti e supplementi di indagine, motivandoli adeguatamente

ESEMPIO DI QUESITO CONSULENZIALE

Dica il C.T.U. — esaminati gli atti e i documenti di causa, ascoltati i genitori e il figlio minore ed i loro eventuali C.T.P., acquisita ogni informazione utile anche presso Uffici pubblici, con immediata autorizzazione a effettuare visite domiciliari, accessi nelle strutture scolastiche e colloqui con gli educatori ed insegnanti —  quali siano le condizioni psicologiche del minore e il suo rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure parentali, ed eventuali conviventi se presenti.

 

In particolare il C.T.U. valuti e descriva:

  • capacità dei genitori di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo
    al minore;
  • capacità dei genitori di tutelare il rapporto del figlio con l’altro genitore e la di lui/lei famiglia d’origine;
  • capacità di gestire il conflitto emotivo con l’altro genitore e di preservarne
    l’immagine agli occhi del figlio;
  • capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi del figlio;

 

  • valuti quale sia la qualità psicologica della relazione del minore con le figure genitoriali;

 

  • valuti lo stato di benessere psicologico del figlio e se e in quale misura la conflittualità manifestata dai genitori e il reciproco disconoscimento di valore genitoriale, quale già emerso dagli atti di causa, o la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati, condizioni negativamente il suo sviluppo psicologico

 

  • proceda all’ascolto del minore

 

  • proponga all’esito degli accertamenti di cui sopra, quale sia nella fattispecie la formula di affidamento e di collocamento più idonea, che, nel tutelare l’interesse del figlio al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei genitori, realizzi in concreto tale interesse e protegga il minore dalla conflittualità genitoriale;

 

  • proponga i tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori;

 

  • qualora dovesse rendersi opportuno l’intervento dei Servizi Sociali, il C.T.U. provvederà, coadiuvato dai CC.TT.PP., a prendere contatti con questi onde redigere, in accordo con essi e sulla base delle risorse disponibili, il progetto di intervento da allegare alla relazione da sottoporre alla valutazione del Giudice; in assenza della disponibilità dei Servizi Sociali, ovvero in presenza di lunghe liste di attesa, il C.T.U., i CC.TT.PP. e i difensori delle parti individueranno una struttura alternativa che possa fornire analogo servizio

 

 

RIASSUMIAMO I PASSAGGI CHIAVE DELLA CONSULENZA TECNICA NEL DIRITTO DI FAMIGLIA CHE SONO I SEGUENTI

 

  • Nomina del CTU e consegna del Quesito peritale. Il CTU accetta l’incarico prestando giuramento
  • Il Giudice formula il quesito peritale cui il CTU deve rispondere dopo aver analizzato accuratamente la coppia, il minore/i , la qualità delle relazioni genitore-figlio
  • Il CTU stabilisce la data di inizio delle operazioni peritali e la comunica alle parti 

 

  • AL PRIMO INCONTRO PERITALE SONO PRESENTI
  • Il CTU
  • I Genitori
  • I CCTTPP
  • eventuali Tutori e Curatori (o loro Consulenti)
  • gli Avvocati delle parti possono in ogni caso partecipare alle operazioni peritali 

 

  • Il CTU incomincia con un colloquio della coppia dove ascolta congiuntamente i genitori, come in tutto il processo valutativo, allo scopo di rispondere al quesito peritale, focalizzando sulle dimensioni più significative in esso contenute
  • Il CTU deve muoversi all’interno di una metodologia chiara e definita che concorda con i CTP

Egli dovrà svolgere una serie considerevole di operazioni, organizzate in un calendario che prevede: 

  • l’osservazione del minore
  • colloqui con la coppia genitoriale
  • colloqui individuali con i genitori
  • colloqui di raccordo con eventuali operatori che lavorano sul caso e con coloro che possono fornire informazioni utili 
  • incontri congiunti: padre-figlio; madre-figlio; genitori-figlio
  • incontri con eventuali altri componenti significativi della famiglia allargata
  • visite domiciliari, quando necessario, presso entrambe le abitazioni dei genitori
  • un incontro di restituzione con la coppia
  • un incontro di restituzione con il minore, ove l’età e la situazione lo consenta
  • un incontro di confronto conclusivo con i CCTTPP

 

IL CTP E’ AUTORIZZATO A PRENDERE PARTE A TUTTE LE OPERAZIONI PERITALI ED UNA SUA ESCLUSIONE COMPORTEBBE UNA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA 

 

Al termine di tale processo il CTU stila il proprio elaborato  per rispondere puntualmente ai quesiti posti dal Giudice. Il CTU trasmette la propria relazione alle parti che hanno un termine per trasmettere le proprie osservazioni all’esperto. Il CTU depositerà quindi la propria consulenza, le osservazioni dei CCTTPP e la risposta a queste ultime. 

 

Esempio di indice della consulenza tecnica nel diritto di famiglia

  • Incarico
  • Calendario delle operazioni consulenziali
  • Metodologia
  • Descrizione degli incontri
  • Condizione del minore
  • Capacita’ genitoriali
  • Valutazione testologica
  • Conclusioni
  • Risposta ai quesiti
  • Allegati

 

Vista l’importanza e la delicatezza delle conclusioni proposte dal CTU, le quali impatteranno in modo significativo sull’assetto emotivo-relazionale dei minori coinvolti e sulla famiglia nel suo complesso, il CTU deve porre particolare attenzione al grado di validità ed attendibilità dei dati su cui fonda le proprie convinzioni, indicando fonti e metodologie utilizzate, escludendo categoricamente di basare il proprio giudizio su convinzioni soggettive non ancorate scientificamente. Esplicita inoltre i limiti del proprio operato ed integra le ipotesi alternative proposte dai CCTTPP, quando fondate e formulate nell’interesse del minore. 

Il CTU e’ tenuto ad allegare tutta la documentazione utilizzata per giungere alle proprie conclusioni (verbali dei colloqui, registrazioni video degli incontri con il minore, protocolli dei TEST, etc.).

In un giudizio equilibrato, il Giudice in quanto peritus peritorum, potrebbe accogliere o rigettare le conclusioni del proprio consulente, autonomamente oppure su stimolo delle parti, ovvero dei relativi consulenti. 

Quando vengono mosse alla CTU censure precise da parte di un CTP, Consulente d’Ufficio e Giudice hanno l’obbligo di motivare adeguatamente perche’ intendono disattenderle. 

Lo scopo della consulenza tecnica nel diritto di famiglia è la tutela dei minori coinvolti individuando la migliore soluzione di affido nello specifico caso in esame, collaborando per giungere ad un’accordo condiviso nell’interesse dei figli.

 

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