- Nomina del CTU e consegna del Quesito peritale. Il CTU accetta l’incarico prestando giuramento
- Il Giudice formula il quesito peritale cui il CTU deve rispondere dopo aver analizzato accuratamente la coppia, il minore/i , la qualità delle relazioni genitore-figlio
- Il CTU stabilisce la data di inizio delle operazioni peritali e la comunica alle parti
- AL PRIMO INCONTRO PERITALE SONO PRESENTI
- Il CTU
- I Genitori
- I CCTTPP
- eventuali Tutori e Curatori (o loro Consulenti)
- gli Avvocati delle parti possono in ogni caso partecipare alle operazioni peritali
- Il CTU incomincia con un colloquio della coppia dove ascolta congiuntamente i genitori, come in tutto il processo valutativo, allo scopo di rispondere al quesito peritale, focalizzando sulle dimensioni più significative in esso contenute
- Il CTU deve muoversi all’interno di una metodologia chiara e definita che concorda con i CTP
Egli dovrà svolgere una serie considerevole di operazioni, organizzate in un calendario che prevede:
- l’osservazione del minore
- colloqui con la coppia genitoriale
- colloqui individuali con i genitori
- colloqui di raccordo con eventuali operatori che lavorano sul caso e con coloro che possono fornire informazioni utili
- incontri congiunti: padre-figlio; madre-figlio; genitori-figlio
- incontri con eventuali altri componenti significativi della famiglia allargata
- visite domiciliari, quando necessario, presso entrambe le abitazioni dei genitori
- un incontro di restituzione con la coppia
- un incontro di restituzione con il minore, ove l’età e la situazione lo consenta
- un incontro di confronto conclusivo con i CCTTPP
IL CTP E’ AUTORIZZATO A PRENDERE PARTE A TUTTE LE OPERAZIONI PERITALI ED UNA SUA ESCLUSIONE COMPORTEBBE UNA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA
Al termine di tale processo il CTU stila il proprio elaborato per rispondere puntualmente ai quesiti posti dal Giudice. Il CTU trasmette la propria relazione alle parti che hanno un termine per trasmettere le proprie osservazioni all’esperto. Il CTU depositerà quindi la propria consulenza, le osservazioni dei CCTTPP e la risposta a queste ultime.
Esempio di indice della consulenza tecnica nel diritto di famiglia
- Incarico
- Calendario delle operazioni consulenziali
- Metodologia
- Descrizione degli incontri
- Condizione del minore
- Capacita’ genitoriali
- Valutazione testologica
- Conclusioni
- Risposta ai quesiti
- Allegati
Vista l’importanza e la delicatezza delle conclusioni proposte dal CTU, le quali impatteranno in modo significativo sull’assetto emotivo-relazionale dei minori coinvolti e sulla famiglia nel suo complesso, il CTU deve porre particolare attenzione al grado di validità ed attendibilità dei dati su cui fonda le proprie convinzioni, indicando fonti e metodologie utilizzate, escludendo categoricamente di basare il proprio giudizio su convinzioni soggettive non ancorate scientificamente. Esplicita inoltre i limiti del proprio operato ed integra le ipotesi alternative proposte dai CCTTPP, quando fondate e formulate nell’interesse del minore.
Il CTU e’ tenuto ad allegare tutta la documentazione utilizzata per giungere alle proprie conclusioni (verbali dei colloqui, registrazioni video degli incontri con il minore, protocolli dei TEST, etc.).
In un giudizio equilibrato, il Giudice in quanto peritus peritorum, potrebbe accogliere o rigettare le conclusioni del proprio consulente, autonomamente oppure su stimolo delle parti, ovvero dei relativi consulenti.
Quando vengono mosse alla CTU censure precise da parte di un CTP, Consulente d’Ufficio e Giudice hanno l’obbligo di motivare adeguatamente perche’ intendono disattenderle.
Lo scopo della consulenza tecnica nel diritto di famiglia è la tutela dei minori coinvolti individuando la migliore soluzione di affido nello specifico caso in esame, collaborando per giungere ad un’accordo condiviso nell’interesse dei figli.