Il danno alla persona include non solo gli aspetti materiali relativi ad una riduzione del proprio patrimonio ma contempla anche valori soggettivi che possono subire una lesione a seguito di determinati eventi.
danno alla persona
Una lesione dei diritti costituzionalmente garantiti come ad esempio il diritto alla salute puo’ avere ripercussioni anche sul piano psicologico-esistenziale oltre che su quello fisiologico. Il danno psichico puo’ essere risarcito sia in presenza che in assenza di patologie e lesioni fisiche prodotte da un evento lesivo.
L'aspetto immateriale del danno alla persona: il danno psichico
Che cosa si intende per danno psichico?
Distinguiamo differenti profili del danno psichicoovvero:
il danno morale
il danno esistenziale
il danno biologico-psichico
Danno morale: sofferenza emotiva transitoria causata dal fatto illecito
Danno esistenziale: alterazione peggiorativa della qualità di vita e impedimento a svolgere attività realizzatrici per la persona, dovuti alla lesione di diritti costituzionalmente tutelati
Danno biologico-psichico: alterazione psicologica clinicamente significativa. Si risconta nel soggetto la presenza di un disturbo mentale insorto a seguito di un evento lesivo
Come viene accertato un danno psicologico?
La valutazione del danno psicologico prevede l’uso di specifici parametri contenuti nelle linee guida dedicate anche se si tratta in realta’ di una valutazione altamente individualizzata, fondata sul livello di funzionamento del soggetto, ad esempio indipendentemente da una particolare diagnosi psicopatologica che non e’ di per se’ sufficiente a quantificare la percentuale di invalidita’ sofferta dal danneggiato. Gli strumenti utilizzati sono quelli classici della psicologia clinica ovvero il colloquio psicologico-clinico e i test psicodiagnostici.
Come si manifesta un danno esistenziale?
Anche in assenza di una patologia mentale conclamata, una persona puo’ subire una modifica peggiorativa delle proprie condizioni abituali di vita e di relazione a causa di eventi come ad esempio un intervento medico errato, oppure una patologia insorta sul luogo di lavoro o ancora a causa di atti persecutori come lo stalking.
Come risarcire un danno psichico?
L’evento lesivo dovrebbe comportare la violazione di un contratto o di un accordo, dovrebbe inoltre essere chiara oltre che solvibile, la controparte chiamata a risarcire il danno.
Esempi di danni non patrimoniali
danno estetico e danno alla vita di relazione
danno esistenziale da inquinamento ambientale
danno da demansionamento
danno subito dal figlio e dal coniuge per la violazione degli obblighi assistenziali
lesione del diritto alla riservatezza, della privacy e violazione del diritto all’immagine
danno psichico a seguito di grave sinistro o infortunio
danno da colpa professionale e malpractice medica
danno da mobbing, stalking, bullying
danno da lutto
Ulteriori informazioni sul servizio
La dr.ssa Lavinia Nera si occupa di valutazione del danno psichico in via stragiudiziale e giudiziale.
La valutazione psicologica del danno, all’interno dell’iter medico-legale, permette di evidenziare la presenza di lesioni all’integrità mentale che impediscono alla persona di funzionare adeguatamente al livello personale, sociale e lavorativo.
La consistenza del danno e i relativi livelli di gravità/inabilità sono valutati nell’ambito di un completo esame clinico-anamnestico e psicodiagnostico. La personalizzazione delle categorie di danno è improntata su criteri validati e riconosciuti al livello internazionale.
La consulenza tecnica nel diritto di famiglia è l’esito di situazioni molteplici e ci si arriva per ragioni differenti, può trattarsi di una scelta del giudice, provenire dalla parte oppure ancora da terzi.
ATTENZIONE
Prima di richiedere una Consulenza Tecnica d’Ufficio e’ estremamente importante valutare accuratamente tale ipotesi (insieme al proprio difensore) trattandosi di una scelta che richiede cautela: gli esiti infatti potrebbero essere distanti dalle aspettative genitoriali.
Indipendentemente dalle modalità con le quali si arriva a questo scenario, lo scopo è valutare la realtà familiare e di vita del minore o dei minori coinvolti nel processo separativo della coppia genitoriale, in maniera che il Giudice possa decidere la migliore soluzione di collocamento e affidamento dei figli.
Il Giudice dunque, arriva alla nomina di un Esperto di sua fiducia, il CTU Consulente Tecnico d’Ufficio e gli conferisce formalmente l’incarico durante l’udienza di nomina.
A tale incontro solitamente vengono nominati e possono essere presenti anche i relativi CTP Consulente Tecnico di Parte che ha la funzione di collaborare con il CTU -nella migliore delle ipotesi- ad una consulenza collegiale, in cui si lavora congiuntamente nell’interesse dei minori coinvolti.
Contestualmente il Giudice formula il c.d. “quesito peritale” cui il proprio ausiliario (il CTU) risponderà dopo aver espletato accuratamente le indagini. Il CTU pertanto orienta la propria attenzione al quesito, così le Parti possono richiedere di verbalizzare specifici aspetti che ritengano di interesse, adattandolo al caso in esame.
Ricordiamo come sia sempre necessario considerare il contesto specifico di quella particolare famiglia, evitando l’omologazione dei casi oltre che l’aderenza autoreferenziare a determinate scuole di pensiero.
IN SINTESI
Ogni volta che il giudice nomina un CT la parte ha diritto di farsi assistere dal proprio CTP
Il CTP puo’ essere nominato sino all’inizio delle operazioni peritali
E’ importante utilizzare al meglio la consulenza tecnica a partire dalla formulazione del quesito
Il CTP ha tra l’altro, funzione di controllo circa la correttezza dell’operato del CTU
Il CTP puo’ proporre istanze, critiche e censure precise al CTU oltre che approfondimenti e supplementi di indagine, motivandoli adeguatamente
ESEMPIO DI QUESITO CONSULENZIALE
Dica il C.T.U. — esaminati gli atti e i documenti di causa, ascoltati i genitori e il figlio minore ed i loro eventuali C.T.P., acquisita ogni informazione utile anche presso Uffici pubblici, con immediata autorizzazione a effettuare visite domiciliari, accessi nelle strutture scolastiche e colloqui con gli educatori ed insegnanti — quali siano le condizioni psicologiche del minore e il suo rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure parentali, ed eventuali conviventi se presenti.
In particolare il C.T.U. valuti e descriva:
capacità dei genitori di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo al minore;
capacità dei genitori di tutelare il rapporto del figlio con l’altro genitore e la di lui/lei famiglia d’origine;
capacità di gestire il conflitto emotivo con l’altro genitore e di preservarne l’immagine agli occhi del figlio;
capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi del figlio;
valuti quale sia la qualità psicologica della relazione del minore con le figure genitoriali;
valuti lo stato di benessere psicologico del figlio e se e in quale misura la conflittualità manifestata dai genitori e il reciproco disconoscimento di valore genitoriale, quale già emerso dagli atti di causa, o la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati, condizioni negativamente il suo sviluppo psicologico
proceda all’ascolto del minore
proponga all’esito degli accertamenti di cui sopra, quale sia nella fattispecie la formula di affidamento e di collocamento più idonea, che, nel tutelare l’interesse del figlio al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei genitori, realizzi in concreto tale interesse e protegga il minore dalla conflittualità genitoriale;
proponga i tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori;
qualora dovesse rendersi opportuno l’intervento dei Servizi Sociali, il C.T.U. provvederà, coadiuvato dai CC.TT.PP., a prendere contatti con questi onde redigere, in accordo con essi e sulla base delle risorse disponibili, il progetto di intervento da allegare alla relazione da sottoporre alla valutazione del Giudice; in assenza della disponibilità dei Servizi Sociali, ovvero in presenza di lunghe liste di attesa, il C.T.U., i CC.TT.PP. e i difensori delle parti individueranno una struttura alternativa che possa fornire analogo servizio
RIASSUMIAMO I PASSAGGI CHIAVE DELLA CONSULENZA TECNICA NEL DIRITTO DI FAMIGLIA CHE SONO I SEGUENTI
Nomina del CTU e consegna del Quesito peritale. Il CTU accetta l’incarico prestando giuramento
Il Giudice formula il quesito peritale cui il CTU deve rispondere dopo aver analizzato accuratamente la coppia, il minore/i , la qualità delle relazioni genitore-figlio
Il CTU stabilisce la data di inizio delle operazioni peritali e la comunica alle parti
AL PRIMO INCONTRO PERITALE SONO PRESENTI
Il CTU
I Genitori
I CCTTPP
eventuali Tutori e Curatori (o loro Consulenti)
gli Avvocati delle parti possono in ogni caso partecipare alle operazioni peritali
Il CTU incomincia con un colloquio della coppia dove ascolta congiuntamente i genitori, come in tutto il processo valutativo, allo scopo di rispondere al quesito peritale, focalizzando sulle dimensioni più significative in esso contenute
Il CTU deve muoversi all’interno di una metodologia chiara e definita che concorda con i CTP
Egli dovrà svolgere una serie considerevole di operazioni, organizzate in un calendario che prevede:
l’osservazione del minore
colloqui con la coppia genitoriale
colloqui individuali con i genitori
colloqui di raccordo con eventuali operatori che lavorano sul caso e con coloro che possono fornire informazioni utili
incontri con eventuali altri componenti significativi della famiglia allargata
visite domiciliari, quando necessario, presso entrambe le abitazioni dei genitori
un incontro di restituzione con la coppia
un incontro di restituzione con il minore, ove l’età e la situazione lo consenta
un incontro di confronto conclusivo con i CCTTPP
IL CTP E’ AUTORIZZATO A PRENDERE PARTE A TUTTE LE OPERAZIONI PERITALI ED UNA SUA ESCLUSIONE COMPORTEBBE UNA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA
Al termine di tale processo il CTU stila il proprio elaborato per rispondere puntualmente ai quesiti posti dal Giudice. Il CTU trasmette la propria relazione alle parti che hanno un termine per trasmettere le proprie osservazioni all’esperto. Il CTU depositerà quindi la propria consulenza, le osservazioni dei CCTTPP e la risposta a queste ultime.
Esempio di indice della consulenza tecnica nel diritto di famiglia
Incarico
Calendario delle operazioni consulenziali
Metodologia
Descrizione degli incontri
Condizione del minore
Capacita’ genitoriali
Valutazione testologica
Conclusioni
Risposta ai quesiti
Allegati
Vista l’importanza e la delicatezza delle conclusioni proposte dal CTU, le quali impatteranno in modo significativo sull’assetto emotivo-relazionale dei minori coinvolti e sulla famiglia nel suo complesso, il CTU deve porre particolare attenzione al grado di validità ed attendibilità dei dati su cui fonda le proprie convinzioni, indicando fonti e metodologie utilizzate, escludendo categoricamente di basare il proprio giudizio su convinzioni soggettive non ancorate scientificamente. Esplicita inoltre i limiti del proprio operato ed integra le ipotesi alternative proposte dai CCTTPP, quando fondate e formulate nell’interesse del minore.
Il CTU e’ tenuto ad allegare tutta la documentazione utilizzata per giungere alle proprie conclusioni (verbali dei colloqui, registrazioni video degli incontri con il minore, protocolli dei TEST, etc.).
In un giudizio equilibrato, il Giudice in quanto peritus peritorum, potrebbe accogliere o rigettare le conclusioni del proprio consulente, autonomamente oppure su stimolo delle parti, ovvero dei relativi consulenti.
Quando vengono mosse alla CTU censure precise da parte di un CTP, Consulente d’Ufficio e Giudice hanno l’obbligo di motivare adeguatamente perche’ intendono disattenderle.
Lo scopo della consulenza tecnica nel diritto di famiglia è la tutela dei minori coinvolti individuando la migliore soluzione di affido nello specifico caso in esame, collaborando per giungere ad un’accordo condiviso nell’interesse dei figli.
ll danno psichico è un’ alterazione dell’equilibrio della personalità indotto da un evento lesivo che si manifesta attraverso sintomi psichici e nella compromissione delle abitudini quotidiane, della vita familiare, sociale e affettiva della persona.
La valutazione psicologica del danno, all’interno dell’iter medico-legale, permette di evidenziare la presenza di lesioni all’integrità mentale che impediscono alla persona di funzionare adeguatamente al livello personale, sociale e lavorativo.
Il risarcimento del danno psichico richiede un’accurata valutazione psicologico-clinica del soggetto danneggiato, finalizzata ad individuare la diagnosi psicopatologica e il nesso di causa con l’evento lesivo.
La consistenza del danno e i relativi livelli di gravità/inabilità sono valutati nell’ambito di un completo esame clinico-anamnestico e psicodiagnostico. La personalizzazione delle categorie di danno è improntata su criteri validati e riconosciuti al livello internazionale (Linee guida per l’accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del danno alla persona, Ordine Psicologi del Lazio).
Passaggi chiave della valutazione psicologica nel risarcimento del danno
Un assessment psicologico completo tramite colloquio e test psicodignostici
Individuazione del nesso causale tra l’evento lesivo e la patologia psicologica insorta come conseguenza del medesimo
Quantificazione della percentuale di invalidita’ psichica attraverso l’uso concentrico di strumenti che consentono di ponderare il grado di impedimento della persona nei differenti contesti di vita
Il danno psichico e’ solitamente una condizione permanente, ove non e’ possibile prevedere un futuro reintegro del soggetto ad uno stato di buon funzionamento pregresso. Questo significa che il quadro clinico, al momento della valutazione, e’ gia’ strutturato in un disturbo mentale cronico con previsione negativa circa la sua possibilita’ di recupero.
Danno psichico in eta' evolutiva
Soprattutto in riferimento al danno psichico in eta’ evolutiva, e’ importante riconoscere i segnali di disagio gia’ nella fase di emergenza ed intraprendere tutti gli interventi terapeutici necessari ad evitare la cronicizzazione del disagio e la strutturazione del disturbo.
Ritieni di aver subito un danno di questo tipo? Contattami per una consulenza
Con Sentenza pubblicata il 24 dicembre il Consiglio di Stato ha annullato il Referendum di modifica del Codice Deontologico degli Psicologi a causa di gravi vizi procedurali.
Se ad oggi le modifiche al testo sembrano scongiurate, nel 2025 verranno riattivate le consultazioni ed il medesimo testo verrà nuovamente sottoposto a votazione.
Ma quali sarebbero le ricadute e i rischi su utenti e pazienti del nuovo testo?
Quando un bambino manifesta dei segnali di disagiopsicologico, ovvero comportamenti ‘disfunzionali’ che generano sofferenza e tendono a persistere nel corso dello sviluppo, i genitori rimangono solitamente preoccupati e confusi circa il da farsi per risolvere il problema.
Le segnalazioni partono in genere dalle insegnanti per arrivare, attraverso le famiglie, ai servizi sanitari preposti, dove ha luogo l’iter diagnostico del bambino e conseguentemente il progetto terapeutico, di concerto con la famiglia e la scuola.
Ma spesso il genitore è lasciato solo di fronte alla problematica del figlio, sembra che non abbia sufficienti strumenti per capire e intervenire, finendo per delegare all’esperto, che è fuori dal contesto di sviluppo del minore, scelte importanti rispetto alla futura crescita.
Chiariamo che, il ricorso ai servizi competenti e ai professionisti del settore, è senz’altro utile e in alcuni casi specifici necessario. Contestiamo tuttavia la ‘delega’, in quanto non è utile né per il bambino e né per la famiglia, che devono essere parte attiva del processo di cambiamento.
Decidere di somministrare uno psicofarmaco, in età prescolare, scolare o adolescenziale; per un problema di natura emotivo-cognitiva, è una scelta che segnerà la crescita del minore, configurando rischi futuri.
Ogni qual volta che l’esperto decida per il ricorso al farmaco, ed in generale rispetto a qualsiasi tipo di intervento terapeutico, è opportuno che egli raccolga un Consenso Informato.
I genitori, visto che parliamo di minori, devono essere informati al fine di esprimere o meno il loro consenso rispetto alla terapia indicata dai sanitari. E’ questo un passaggio fondamentale che si esplica nel momento in cui viene fornito un chiaro ed esaustivo quadro della situazione ai genitori, con dettaglio della specifica diagnosi, sia rispetto alle cause scatenanti (se note) che agli esiti attesi; chiarendo tempi e modi della somministrazione oltre a rischi ed effetti avversi che la molecola scelta può determinare.
E’ opportuno che vengano espresse ai genitori tutte le possibili alternative terapeutiche, e che prima del ricorso al farmaco siano attuati interventi di tipo psicologico.
Prendiamo il caso della Paroxetina, l’antidepressivo di fatto prescritto anche sotto i 18 anni di età, per il trattamento della depressione nei bambini e negli adolescenti.
Come è potuta accadere una cosa del genere, visto che il farmaco non ha effetti terapeutici rispetto al placebo pur presentando rilevanti effetti collaterali?
Chi somministrava il farmaco non era a conoscenza dei risultati di quegli studi clinici?
Le ricerche in generale andrebbero lette con occhio critico e in particolare quando sono pagate dalle case farmaceutiche produttrici del farmaco.
E’ assolutamente indispensabile che il Genitore recuperi la responsabilità e il compito di tutelare il benessere dei figli, non affidandosi passivamente e in maniera acritica a nessun esperto, a nessun Professore, a nessun medico, psicologo, psichiatra etc. etc.
La Salute secondo l’OMS è lo “Stato di completobenesserefisico, psicologico e sociale della persona, e non è soltanto l’assenza di malattia” . Inoltre “non può esserci salute senza salute mentale“.
C’è anche da dire che una presa in carico globale del bambino e della famiglia è resa sempre più difficoltosa dallo stato del nostro sistema sanitario, mentre il farmaco è una risposta di gran lunga più semplice e veloce.
Ma questo certamente non ha nulla a che vedere con la tutela della salute in età evolutiva, diversamente configura il rischio, per minori che in realtà non hanno nessuna patologia, di ammalarsi da un punto di vista fisico e psicologico.
E’ opportuno tenere in considerazione il fatto che esiste una tendenza della psichiatria ufficiale, purtroppo ampliamente diffusa anche nel nostro paese, ad intendere il disagio psichico e le condizioni cliniche vere e proprie, i problemi comportali e nel caso specifico dell’età evolutiva, pericolosamente polarizzata su un versante esclusivamente biologico e genetico, la quale porta all’affermazione che certi problemi di natura psico-sociale siano determinati genericamente e che siano controllabili con la sola chimica che ne sarebbe la “terapia elettiva”.
Quali sono le risposte all’aumento del disagio psicologico e delle patologie mentali?
Una tipica risposta è la tendenza a considerare il disagio in età evolutiva (e in generale il disagio mentale) come un problema esclusivamente individuale, intra-psichico, neuro-cerebrale, e a trattarlo farmacologicamente con sostanze attive sul SNC.
Pensiamo ad un bambino o ad un adolescente cui è stata somministrata Paroxetina per un periodo di 12, 24, 36 mesi o più a lungo.
Come si presenta il soggetto ai diversi follow-up? Qual è l’evoluzione dei casi trattati nel corso del tempo? Quali sono gli esiti alla fine della terapia?
Quel bambino ha risolto il suo problema?
Purtroppo reperire questa tipologia di dato risulta particolarmente complesso se non impossibile, in quanto sono poche le ricerche in tal senso, possono essere autoferenziali oppure provenire da contesti culturali distanti.
L’esempio più emblematico di questa tendenza è a mio parere il DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE E IPERATTIVITA’ o ADHD attention deficit hyperactivity disorder
In sostanza una diagnosi estremamente ambigua in base alla quale milioni di bambini nel mondo sono stati trattati con psicostimolanti come il Ritalin.
Per l’Istituto Superiore di Sanità questa “condizione dello sviluppo” è una vera e propria patologia con forte base genetica.
In sintesi l’ISS afferma che “Numerosi studi hanno dimostrato che questi bambini presentano significative alterazioni funzionali di specifiche regioni del Sistema Nervoso Centrale, rispetto a bambini appartenenti a gruppi di controllo. In questo senso l’ADHD non viene considerato come un disturbo dell’attenzione in sé, ma come originato da un difetto evolutivo nei circuiti cerebrali che stanno alla base dell’inibizione e dell’autocontrollo, in particolare corteccia prefrontale e nuclei o gangli della base”.
Leggendo con occhio critico e imparziale, la ricerca sul tema ADHD, possiamo affermare che:
Numerosi studi hanno confrontato piccoli campioni di bambini “ADHD” con gruppi di controllo. I bambini “ADHD” erano stati precedentemente trattati farmacologicamente e dunque le differenze riscontrate -nell’attivazione di corteccia prefrontale e gangli- non possono essere ragionevolmente intese come la causa della patologia e anzi potrebbero riflettere l’effetto del farmaco.
Conclusioni maggiormente attendibili si potrebbero ottenere dal confronto (relativamente all’attivazione di certe regioni del cervello), tra soggetti di Controllo e soggetti affetti da ADHD non trattati farmacologicamente.
Altro valido confronto sarebbe quello tra ss ADHD medicati VS ss ADHD non medicati. Ciò servirebbe ad escludere possibili effetti dei farmaci sulle dimensioni cerebrali indagate (come afferma il NIMH, National Institute of Mental Health).
La maggior parte delle ricerche invece include soggetti con ADHD precedentemente trattati farmacologicamente ma non è corretto confrontare i soggetti prescindendo dalla loro storia farmacologica (Leo e Cohen, 2003). Molte ricerche confrontano i gruppi in esame (ADHD e controlli normali) attraverso la fRMI (risonanza magnetica funzionale) che misura l’aumento del flusso ematico cerebrale quando i neuroni si attivano.
E’ corretto interpretare un aumento dell’attività neurale come una ‘funzione migliore’ e una riduzione invece come ‘peggiore’? La presenza di differenze nell’attivazione del cervello è di per se convincente nello stabilire le cause del disturbo? In che modo le differenze nell’attivazione di certe regioni neurali sono in relazione con il comportamento e con la funzione cognitiva indagata?
Questi sono solo alcuni dei numerosi interrogativi ancora aperti.
Da “IL FENOMENO ADHD”
autore R. Cestari – revisione G. Antonucci
Se l’ADHD è una vera malattia biologica, l’onere della prova è carico di chi lo sostiene. La prova deve consistere di:
alterazioni anatomo patologiche rilevanti per sensibilità e specificità, nel rapporto tra la popolazione sana e quella malata;
esami clinico strumentali (sul sangue, urine, RMN, TAC, PET, ecc.) che rilevino alterazioni con sufficiente sensibilità e specificità, nel rapporto tra la popolazione sana e quella malata;
Se ciò esistesse, l’ADHD diverrebbe una malattia neurologica, vi sarebbero test specifici biologici per confermare la diagnosi e nessuno ricorrerebbe più, se non eventualmente in fase anamnestica all’utilizzo dei test attuali (domandine) ai fini diagnostici. Ciò permetterebbe persino di evidenziare i malati asintomatici.
Sino a che queste prove non esistono, circa l’organicità, siamo nel campo delle opinioni.
La situazione italiana
Poiché gli USA, stanno facendo marcia indietro, vi è un enorme sforzo per trovare sostenitori dell’ADHD in nazioni ritenute secondarie, dove poter vendere ciò che in America dà i primi segni di cedimento del mercato. L’Italia è una nazione che potrebbe importare ciò che gli USA vogliono buttare via. (Campagna di farmacovigilanza Giù le mani dai bambini).
QUALCHE DATO
Sono circa 450 milioni le persone che in tutto il mondo soffrono di disturbi neurologici, mentali e comportamentali.
In Europa, la mortalità per suicidio è più elevata di quella per incidenti stradali, e il solo disturbo depressivo maggiore rende conto del 6% del carico di sofferenza e disabilità legati alle malattie.
Anche in Italia, come in altri Paesi industrializzali, i disturbi mentali costituiscono una delle maggiori fonti di carico assistenziale e di costi per il Servizio Sanitario Nazionale; si presentano in tutte le classi d’età, sono associati a difficoltà nelle attività quotidiane, nel lavoro, nei rapporti interpersonali e familiari e alimentano spesso forme di indifferenza, di emarginazione e di esclusione sociale.
Fonte Organizzazione Mondiale della Sanità OMS
In Italia, per il solo ADHD, 3220 bambini vengono trattati farmacologicamente con sostanze psicoattive, nocive e pericolose per la loro salute.
REGISTRO ITALIANO DELL’ADHD – 19 Dicembre 2014:
A che punto siamo
N.
%
Metilfenidato
2208
68.6
Atomoxetina
1012
31.4
Totale
3220
100
In Italia si parla di 70.000 casi accertati di ADHD (Pietro Panei, responsabile Registro ADHD presso l’ISS, 2012). Di questi 2.100 assumono farmaci (il 3-4%).
E’ dimostrato che l’efficacia del Ritalin nel lungo periodo è trascurabile (Hinshaw, Arnold Multimodal Treatment Study of Children With ADHD Cooperative group, 2014).
Nel mondo ci sono circa 11 milioni di bambini che sono stati diagnosticati ADHD e poi sottoposti a cura farmacologica. Tra gli effetti collaterali di alcuni dei farmaci usati nella cura dell’ADHD abbiamo : Infarto, alopecia, danni epatici, problemi cardiovascolari, difetti di crescita e di sviluppo sessuale, tendenza al suicidio. (Campagna di farmacovigilanza Giù le mani dai bambini).
E’ necessario prendere le distanze da un’ottica eccessivamente riduttiva, oltre che dannosa, per ribadire che:
Lo sviluppo del bambino è un processo bio-psico-sociale in cui entrano in gioco fattori di diversa natura.
Il cervello è un’ organo estremamente ‘plastico’ ed esperienza-dipendente.
Il cervello è il prodotto degli effetti che le esperienze esercitano sull’espressione del potenziale genetico (Kendler, Eaves, 1986; Rosenblum et al., 1994; Rutter et al., 1997). I neuroni infatti si sviluppano creando tra loro connessioni sulla base dell’esperienza.
L’esperienza ha la capacità di accendere oppure di spegnere un determinato gene.
Ci riferiamo a questo concetto quando parliamo di “effetto epigenetico” cioè “al di sopra del gene” così che l’influenze epigenetica è ciò che accade al livello ambientale e che attiva/disattiva certi geni.
I geni quindi “non esplicano le proprie funzioni secondo un programma predeterminato e immutabile e la loro azione viene modificata e modulata dagli eventi esterni e dall’apprendimento” (Kandel, 1991).
L’esperienza può esercitare effetti diretti sullo sviluppo dei circuiti neurali determinando la formazione di nuove sinapsi o favorendone l’eliminazione (Kandel, 1989, 1998).
L’ambiente di sviluppo del bambino, determina l’acquisizione di funzioni psicologiche di valutazione ed elaborazione che regolano l’espressione del gene e stabiliscono se particolari fattori ambientali (es. trauma) provocano l’espressione di vulnerabilità genetiche (Elman et al., 1996; Emde, 1989).
La qualità e la tipologia delle relazioni che il bambino instaura nel corso della crescita è una variabile chiave per comprendere questo processo di apprendimento.
Famiglia e Scuola hanno un ruolo centrale nell’orientare il bambino verso uno stato di completo benessere/salute psicofisica.
La scuola in quanto Setting organizzativo per la Salute (nella definizione dell’OMS “Il luogo o il contesto sociale nel quale le persone si impegnano nelle attività quotidiane nelle quali i fattori ambientali, organizzativi e personali interagiscono per ripercuotersi sulla salute e sul benessere.” OMS 1998), dovrebbe , da una parte, sviluppare una sua Politica per la Salute, dall’altra ci domandiamo però, qual’è lo stato di salute della nostra scuola?
Nel caso specifico del setting scolastico, è necessario adattare l’ambiente ai bisogni evolutivi del bambino e modificarlo in funzione di tali bisogni, in modo da fornire all’alunno gli input evolutivi adeguati e i sostegni necessari alla sua cresita.
I bambini a scuola devono essere liberi di svilupparsi, di comunicare, di apprendere, di creare relazioni sempre più simmetriche, di interagire all’interno di gruppi fondati sull’uguaglianza e sul rispetto reciproco. E’ di cruciale importanza la qualità delle relazioni entro tale contesto, perchè è il mezzo per sviluppare determinate Skills.
La scuola dovrebbe essere capace di trasmettere ai suoi alunni un patrimonio di abilità e di competenze di vita, ovvero sviluppare l’intellignza emotiva dei bambini (oltre a quella cognitiva), perchè è indispensabile al raggiungimento di un positivo equillibrio psico-fisico, e in generale alla salute.
Il nostro interesse principale dovrebbe essere ben diverso dal somministrare pillole e dovrebbe essere quello di agire sui contesti di sviluppo per consentire ai bambini di vivere in ambienti salutari, garantendodone i diritti, il benessere, la salute psicofisica.
Sistematicità e il livello di aggressività possono essere tali nello stalking, da provocare un perdurante stato di ansia e paura, oltre al timore per l’incolumità e al mutamento delle abitudini di vita (art 612 c.p.).
Essere vittima di stalking può produrre un’alterazione in senso psicopatologico, del funzionamento individuale e relazionale. Tra gli effetti di questa forma di violenza ciclica e sfibrante si riconoscono generalmente le Sindromi ansiose, i Disturbi dell’adattamento, le Sindromi da stress post traumatico, la Depressione.
I comportamenti dello stalker finalizzati a controllare, manipolare e possedere la vittima, non vengono dal nulla bensì originano da un sub-strato psico-relazionale definito gaslighting.
Possiamo identificare il gaslighting con la violenza psicologica e la manipolazione mentale, violenza che, seppur invisibile, ha rilevanti effetti negativi sulla psiche della vittima.
La violenza psicologica è nascosta, difficilmente riconoscibile e ancor più difficilmente dimostrabile. Si esteriorizza con comportamenti sistematici come l’ invalidazione dell’altro, la tendenza a mentire-manipolare, la disconferma del partner, fino ad attacchi palesi ovvero insulti verbali, minacce, calunnia.
L’ obiettivo del gaslighter è quello di possedere in via totale ed esclusiva qualcuno per scopi personali secondari. La manipolazione si realizza tramite l’uso sistematico della menzogna, l’omissione di informazioni e, come vedremo in seguito, l’ambivalenza.
Prendiamo il caso di una coppia in cui uno dei partner mente sistematicamente su un determinato fatto reale e oggettivo sino a portare l’altro a dubitare della sua percezione della realtà e della sua memoria.
La menzognasistematica è una violazione della persona che consiste nell’ attaccarne i confini mentali e dunque l’integrità psicologica, portando a fare scelte diverse da quanto agirebbe il soggetto se a conoscenza dei fatti e limitando così il suo range di azione e di possibilità.
In tal modo la vittima è privata della possibilità di formulare una scelta, di sviluppare un giudizio riguardo ad un fatto, con ripercussioni più o meno gravi sulla libertà personale.
Il benessere del soggetto è funzione della tipologia di rapporti che egli ha la possibilità di sperimentare, che riesce a costruire. Nel corso del ciclo di vita i rapporti asimmetrici (con genitori, insegnanti etc.) tendono a equilibrarsi divenendo sempre più simmetrici.
In generale questo tipo di evoluzione riduce lo stress individuale insito nei rapporti asimmetrici che comunque continuiamo a mantenere, per forza di cose.
In una relazione caratterizzata dal sistematico ricorso alla menzogna-manipolazione, la vittima è in qualche modo esclusa, estromessa e privata della possibilità di stabilire una simmetria dei ruoli.
La violenza psicologica è il sub-strato della violenza fisica, e di altre forme di violenza come quella sessuale fino all’omicidio.
Il soggetto maltrattante è capace parallelamente di mostrarsi affettuoso e in grado di legarsi -in maniera ciclica e altalenante- con cambiamenti di umore repentini, per cui alla ‘distruzione’ segue la ‘ricostruzione’ del legame. (Galasso S., Langher V., Ricci M.E. (2014), Gli autori di violenza: chi sono e perché lo fanno in V. Schimmenti e G. Craparo).
Il comportamento di questi soggetti non è semplicemente contraddittorio, è scisso.
L’ambivalenza rende particolarmente difficoltoso lo svincolo dalla relazione violenta, perchè ‘slatentizza’ la vittima confondendola e creando caos mentale.
Quest’ ultima dovrà operare un processo di integrazione nel riconoscere che bene e male, amore e dolore, provengono dal medesimo individuo.
L’ esordio dello stalking dipende spesso dalla rottura della relazione o dal tentativo di risolverla.
Consiste solitamente in comunicazioni continue e invadenti, molestie sulla rete (Cyberstalking), forme di controllo diretto (pedinare, spiare, visite nel luogo di lavoro, violazione di domicilio etc.).
Lo stalker può porre in essere ulteriori condotte delinquenziali ai danni della vittima quali ingiurie, diffamazione, lesioni personali fino ad arrivare all’ omicidio.
Le azioni che presentano come nucleo comune la persecuzione (stalking, mobbing, bullying), possono incominciare da comportamenti accettati socialmente, come ad esempio la gelosia, ed evolvere verso azioni ossessive e paranoiche, maltrattamenti, aggressività diretta ad annientare l’ altro.
La violenza in questi casi è unidirezionale e non va confusa con la ‘semplice’ conflittualità di coppia.
Lo stalking in quanto evento dannosoripetuto nel tempo può impattare in modo più o meno grave sulla psiche chi lo subisce, a partire da uno stato di ansia sino a raggiungere i criteri di sindromi specifiche.
La vittima sperimenta l’ emersione di sintomi emotivi e comportamentali che compaiono in risposta al fattore stressante, come ad esempio eccessivi e costanti livelli di ansia e stress, iperarousal, disturbi del sonno, depressione etc.
Il reato di Stalking acquisisce pertanto rilevanza in termini di risarcimento del danno non partimoniale, di tipo biologico-psichico e/o esistenziale.
A seguito di un grave sinistro stradale è possibile che si sviluppino sintomi di natura psicologica oltre a lesioni di tipo fisico. Danno fisico e danno psichico sono aspetti tra loro connessi ma allo stesso tempo indipendenti e autonomamente risarcibili.
Un grave sinistro stradale può anche provocare lesioni fisiche di lieve entità da un punto di vista strettamente fisiologico ma un grave Disturbo da Stress Postraumatico sul piano psicologico.
Il trauma è un evento eccezionale, improvviso e imprevedibile, che provoca la ‘rottura’ psichica del soggetto, lasciandolo disarmato e incapace di prevedere gli eventi e quindi di elaborare adeguate stategie di coping emotivo per farvi fronte.
Il quadro psicologico immediatamente successivo all’evento lesivo è caratterizzato da una maggiore presenza di sintomi dissociativi , i fenomeni di reviviscenza del trauma (flashbacks) che includono immagini visive del trauma, percezioni acustiche, sogni ricorrenti relativi al trauma, agire o sentire come se l’evento traumatico si stesse effettivamente ripresentando.
La persona vive uno stato permanente di allarme, è iper-vigile e iper-controllante; percepisce un continuo stato di pericolo che comporta ansia, disturbi del sonno, alterazioni cognitive.
Questa sintomatologia può risolversi nell’arco di 3/6 mesi – oppure al contrario – può avere conseguenze a lungo termine note come Disturbo da Stress Post Traumatico, tendente alla cronicità con sintomi psichici invalidanti.
Il Disturbo da Stress Post Traumatico (DSM5) è caratterizzato da sintomi di
intrusività : flashbacks, memorie ricorrenti, sogni ricorrenti marcate reazioni di stress psicologico data dall’esposizione a fattori che simbolizzano o ricordano il trauma evitamento persistente di stimoli associati con l’evento traumatico alterazione cognitiva e dell’umore , alterazione dei processi mnestici e attentivi , persistenti affetti negativi e anedonia arousal marcato ed eccessiva reattività del soggetto con distubi del sonno, esagerate risposte di allarme, rabbia e irritabilità, comportamento auto-distruttivo.
⦁ La durata è superiore a 1 mese ⦁ Causa disagio clinicamente significativo e impedisce al soggetto di funzionare adeguatamente ⦁ Non è attribuibile agli effetti di una sostanza (es. un farmaco) o ad un’altra condizione medica
Questo tipo di sintomatologia psicologica deve essere accertata tramite una specifica relazione clinico-legale che dimostri il nesso causale tra evento dannoso e psicopatologia in atto, oltre a quantificarne la relativa percentuale di invalidità psichica.
In caso di danni psichici è opportuna una stretta collaborazione tra medico-legale e psicologo.
Lo psicologo è chiamato ad integrare la relazione medico-legale, valuta e diagnostica l’eventuale presenza di questa specifica tipologia di danno –ilDanno biologico di natura psichica– oltre a fornire elementi significativi circa il nesso di causa tra evento lesivo e psicopatologia.
Il danno psichico è una specifica figura risarcitoria, indipendente da eventuali lesioni encefaliche e quantificabile anche in assenza di esse.
Le competenze dello Psicologo nella valutazione del danno
Linee guida per l’accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del danno alla persona Ordine psicologi Lazio 2012
(…) La Cassazione ha più volte affermato che l’accertamento medico‐legale è un “mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario”. Nella valutazione del danno biologico l’accertamento medico‐legale non è uno strumento esclusivo e necessario; questo permette di affermare che la valutazione psicologico‐forense ‐ pur non essendo espressamente citata in giurisprudenza ‐ è comunque implicita, infatti, il danno non patrimoniale costituendo un “danno conseguenza” deve essere allegato e provato dal danneggiato, il quale dovrà presentare tutti gli elementi necessari e utili alla valutazione del danno, tra cui l’accertamento psicologico‐forense; inoltre, lo stesso giudice avvalendosi degli strumenti a sua disposizione potrà richiedere o utilizzare la consulenza psicologico‐forense considerandola, a seconda delle circostanze, un vero e proprio accertamento o una prova documentale.
Il danno psicologico, pur non avendo una tangibile manifestazione fisica, è una grave condizione di alterazione dell’equilibrio mentale che si manifesta con uno sconvolgimento delle funzioni cognitive, dell’affettività e delle relazioni sociali.
Per competenza genitoriale si intende la capacità da parte delle figure che accudiscono il bambino o care-giver , di essere un buon genitore. Cosa significa essere un buon genitore?
La competenza genitoriale è un complesso di abilità psico-sociali che include la capacità di rispondere ai bisogni sia fisici che emotivi del bambino , strutturando con lui/lei una solida relazione affettiva di attaccamento.
Non è possibile catturare questa complessa abilità attraverso un unico TEST o colloquio ed è indispensabile integrare informazioni e dati provenienti da fonti diverse, attraverso un articolato processo diagnostico volto a rilevare variabili individuali, familiari e sociali.
La competenza genitoriale è spesso chiamata in causa, nel contrasto tra coppie separate, ove le parti richiedono l’affido esclusivo per via di una asserita incapacità dell’ex-partner nell’assolvere le funzioni genitoriali. Non è infrequente -nelle situazioni ad elevata conflittualità- che abbiano luogo contestualmente denunce di parte , es. di maltrattamento fino all’abuso sessuale, in alcuni casi poi rivelatesi false (cfr. Camerini, 2007).
In tali circostanze il Giudice nomina un proprio consulente tecnico il CTU, Consulente Tecnico d’Ufficio, che stabilisca, in sostanza, a seguito di una attenta e articolata analisi del nucleo familiare, la migliore condizione di affido della prole.
Per migliore condizione di affido si intende, per lo meno al livello teorico, l’affido ad entrambe le figure genitoriali , madre e padre, congiuntamente, con possibilità di doppia residenza e tempi ripartiti in maniera equilibrata tra entrambi i genitori.
Tuttavia i figli vengono affidati alla madre nel 95% dei casi , con la figura paterna che rischia di essere distanziata dalla prole e vedere la sua importante funzione relegata al solo mantenimento economico.
I figli, in tali condizioni, perdono la continuità nella relazione padre-figlio e la possibilità di accedere al supporto e all’affetto del padre.
Garantire la bigenitorialità significa per il bambino, la possibilità di accedere ad entrambe le figure di riferimento, che si integrano e completano reciprocamente, ricavandone vissuti positivi che favoriscono un sano sviluppo.
L’Italia è classificata agli ultimi posti in Europa in quanto a tutela della bi-genitorialità.
Ai primi posti nel vecchio continente troviamo Svezia e Belgio dove i figli di separati che trascorrono tempi eguali presso papà e mamma sono il 40 e il 30%.
Da noi sono il 2%
In Svezia e Danimarca la perdita di contatto con un genitore è del 13 e 12% rispettivamente.
Da noi è del 30%
I minori che trascorrono almeno un terzo del tempo con uno dei genitori dopo la separazione della coppia genitoriale (cosiddetto affido materialmente condiviso) sono il 70% in Svezia, il 50% in Belgio e il 49% in Danimarca.
Da noi è il 5%
(FONTE ADIANTUM Associazione di Aderenti Nazionale per la Tutela dei Minori)
La scelta di affidare i figli ad uno solo dei due genitori, di ritenere un genitore prevalente rispetto all’altro, oppure diversamente, di sospendere temporaneamente o addirittura far decadere la potestà genitoriale , affidando di conseguenza i minori ad una casa famiglia in attesa di adozione, è un fenomeno rilevante. Il secondo caso coinvolge in Italia 30.000 bambini (nel 2010 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha condotto il primo e forse unico studio approfondito sulla questione scoprendo che al 31 dicembre di quell’anno i bambini e i ragazzi portati via dalle loro famiglie erano 39.698. FONTE finalmenteliberi.org). Finalmente liberi stima che siano più di 50 mila.
Nel momento in cui il Giudice nomina un CTU è opportuno che le parti siano assistite dal proprio CTP Consulente Tecnico di Parte, affinchè esprima, all’interno del giudizio, la voce e le ragioni della parte in causa, con la finalità di ricostruire un quadro veritiero della vicenda e stabilire la condizione migliore dell’affido, nell’interesse del minore. Tribunale Ordinario e Tribunale dei Minori seguono procedure differenti nella valutazione della genitorialità, in ogni caso l’interesse fondamentale dei figli è il diritto a mantenerela relazione con entrambe le figure di attaccamento, a meno di pregiudizi – evidenti e verificati – che possano provenire dalla relazione con i genitori.
Ricordiamo che in mancanze di tali evidenze, il minore non può essere privato o limitato nella relazione con i genitori.
Non dimentichiamo che l’obiettivo dovrebbe sempre essere quello di supportare e consentire l’espressione di questa relazione, non di reciderla, al fine di contribuire a creare un contesto migliore possibile, anche sulla base delle specifiche potenzialità della famiglia, per la crescita della prole.
La valutazione della genitorialità è un ambito di estrema delicatezza, in cui le analisi tecniche e le conclusioni da esse derivate, avranno un importante impatto sulle modalità di crescita ed educazione della prole.
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Per giungere ad una buona valutazione della genitorialità nell’ottica di esprimere un parere tecnico affidabile è opportuno integrare informazioni da differenti fonti, dunque, oltre a quanto emerge dal contesto comunque artificiale e non ecologico della CTU , è necessario raccogliere i pareri dei soggetti che a vario titolo si trovano ad interagire con la prole quotidianamente trascorrendo molto tempo con i minori (insegnanti, operatori scolastici, rete parentale, rete sociale, visite domiciliari ).
In caso di sospetta psicopatologia che possa inficiare la funzione genitoriale, è opportuno associare all’analisi psicologica qualitativa tramite colloquio i TEST per ottenere di un indice quantitativo e ridurre la distorsione indotta da fenomeni di simulazione/dissimulazione.
Osservare e studiare la relazione e le dinamiche del gruppo famiglia è parte integrante della valutazione della competenze genitoriali, attraverso l’adozione di specifici setting come il Gioco Triadico di Losanna, uno strumento psicologico che ha la finalità di studiare empiricamente la relazione triadica padre-madre-bambino consentendo l’osservazione sistematica delle interazioni familiari.
Ci riferiamo in effetti a variabili solo apparentemente individuali, come la competenza genitoriale, le quali si esprimono e prendono forma all’interno di contesti relazionali in cui si ha una reciproca e costante influenza tra le parti in gioco.
Mobbing , Straining, Burn-out e Stress da lavoro correlato, termini differenti per indicare un insieme di problematiche legate a stress e conflittualità organizzative.
Per Mobbing si intende “Una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in costante progresso, in cui una (o più persone) vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità. Il mobbizzato si trova nell’impossibilità di reagire adeguatamente a tali attacchi e a lungo andare accusa disturbi psicosomatici, relazionali e dell’umore che possono portare anche a invalidità psicofisica permanente’. (H. Ege, La valutazione peritale del Danno da Mobbing, Giuffré Milano 2002).
Lo Straining, invece, è un fenomeno differente per ciò che concerne la frequenza delle azioni vessatorie. Si tratta di meno azioni al livello numerico, le quali però hanno ripercussioni nel lungo arco temporale, ad es. un trasferimento ingiustificato, oppure l’inattività forzata protratta.
Con il termine Burn-out intendiamo una sindrome da stress legata a particolari professioni come quelle di aiuto (medici, psicologi, infermieri, terapeuti etc.) , di insegnamento (la categoria degli insegnanti risulta infatti particolarmente vulnerabile al fenomeno, cfr. Studio Getsemani). Tale condizione si caratterizza per affaticamento cronico, apatia, frustrazione, distacco relazionale.
Per Stress da lavoro correlato si intende una reazione (stress) del soggetto a richieste dell’ambiente di lavoro che possono essere eccessive oppure di difficile gestione per il lavoratore. In alcuni casi lo stress può spingere il soggetto all’azione (eustress), in tutti quei casi in cui invece genera disagio e condizioni negative parliamo di distress.
FONTE Distribuzione dei conflitti occupazionali in Italia secondo i dati di PRIMA (H. Ege Oltre il Mobbing. Straining, Stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro, 2005)
E’ opportuna quindi una specifica valutazione, all’interno dei luoghi di lavoro attraverso indagini adeguate condotte da psicologi , per misurare il livello di stress indotto nel lavoratore dal contesto e dalle mansioni di lavoro in genere.
Superata una certa soglia di attenzione, infatti, lo stress può avere ripercussioni a vari livelli.
Utilizziamo il termine “patologie dell’organizzazione” per descivere dinamiche disfunzionali relative al contesto, le quali possono degenerare in Mobbing ma non necessarimente. In ogni caso non si tratta certamente di problemi relativi a individui singolì bensì di reazioni, anche di livello patologico, indotte nei lavoratori da profonde problematiche di contesto e organizzative.
Nel caso del Mobbing, dobbiamo considerare questa condizione come devastante.
Il mobizzato subisce l’attacco del gruppo nel suo complesso in una dinamica di espulsione (mobbing orizzontale e verticale) in cui la vittima tende ad essere marginalizzata progressivamente fino al licenziamento.
“Il soggetto mobbizzato viene letteralmente accerchiato e aggredito intenzionalmente dai mobber che mettono in atto strategie comportamentali volte alla sua distruzione psicologica, sociale e professionale” (Leymann H., Mobbing at work and the development of post-traumatic stress disorders, «European Journal of Work and Organizational Psychology», 5, 1996 ).
Il Mobbing è una forma di persecuzione psicologica sul posto di lavoro, costituita da un complesso di azioni vessatorie sistematiche, con una frequenza generale di almeno 1 volta alla settimana, protratte per un arco temporale di almeno 6 mesi, anche se non è possibile accettare un limite minimo di durata del fenomeno ed è opportuno tenere conto di fattori come l’intensità degli attacchi verso il mobbizzato e il dislivello rispetto al mobber . Secondo Ege (1997) si osserva un andamento in fasi successive tipico di un fenomeno in continua evoluzione come il Mobbing :
2^ fase: inizio del mobbing. 3^ fase: primi sintomi psicosomatici. 4^ fase: errori ed abusi dell’Amministrazione del Personale. 6^ fase: esclusione dal mondo del lavoro. 5^ fase: aggravamento della salute psicofisica.
La vittima, da parte sua, necessita di tempo per giungere alla presa di coscienza del fatto che esiste una vera e propria aggressione nei suoi confronti.
Se inizialmente cerca di difendersi successivamente si rende conto di essere impotente e smette di reagire, aspetto che segnala un profondo depauperamento affettivo.
E’ il diritto alla Salute del lavoratore ad essere violato nei casi di Mobbing (o Straining) in cui si ravvisa un nesso eziologico tra le vessazioni e una sopravvenuta patologia psicologica.
Gli effetti del Mobbing sono estremamente gravi sulla salute psicofisica dei lavoratori e possono portare ad una invalidità permanente.
Si parla di patologie specifiche del Mobbing ove la categoria più frequentemente riscontrata è quella dei Disturbi d’Ansia.
Il Disturbo di Panico (DSM5) è la sindrome che colpisce più frequentemente persone che hanno subito questo tipo di violenza psicologica . Si tratta di una condizione invalidante che determina episodi di panico improvvisi, i quali comportano una drastica riduzione dell’autonomia e del range di azione del soggetto.
Il malessere è così profondo da gettare la persona in uno stato di disperazione.
La richiesta di aiuto, verso un familiare, un amico, un professionista; è il primo fondamentale passaggio per porre fine alle violenze.
Un adeguato supporto psicologico sarà necessario alla vittima per aiutarla nel processo di elaborazione e ri-adattamento alla mutata condizione lavorativa e personale. Il ricorso ai farmaci ansiolitici e antidepressivi può essere utile per un limitato periodo di tempo, nell’ambito di un progetto terapeutico globale e individualizzato.
Da un punto di vista psico-forense, il Mobbing , al pari di altre condizioni capaci di arrecare nocumento, è risarcibile una volta accertato e quantificato tramite una perizia (stragiudiziale o giudiziale) di Danno da Mobbing.
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